Il funzionamento dei CUG - istituiti ai sensi dell’art. 57 del dlgs n.165 del 2001 - è disciplinato dalla Direttiva n. 2 del 26/6/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e Dipartimento per le pari opportunità recante “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche” che ha aggiornato alcuni degli indirizzi forniti con la direttiva del 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei CUG, rafforzando il ruolo degli stessi all’interno delle amministrazioni pubbliche.
La Direttiva 2/2019 è in particolare intervenuta aggiornando i compiti di verifica dei CUG, i quali devono relazionare annualmente (entro il 30 marzo) sulla conformità dei piani triennali di azioni positive pervenuti, sul monitoraggio degli incarichi conferiti ai dirigenti e non, sulle indennità e posizioni organizzative, al fine di individuare differenti trattamenti tra uomo e donna. Ma il compito di verifica più importante che il CUG deve svolgere è quello di verificare l’assenza di qualsivoglia forma di violenza o discriminazione, diretta o indiretta, sul luogo di lavoro.